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Processo tributario, udienze da remoto da applicarsi a tutte le controversie

20/02/2021 wp_3896641 1 comment

Il diritto alla trattazione in pubblica udienza delle controversie tributarie, come è noto, ha subito una rilevante compressione nell’ambito della legislazione emergenziale. L’art. 27 del d.l. n. 137/2020, infatti, ha introdotto nuove modalità di trattazione, tra cui la decisione sulla base degli atti o la trattazione scritta mediante contraddittorio cartolare.

La norma ha previsto, in sintesi, al comma 1, che nel periodo di vigenza dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 (tuttora in corso e di cui è in fase di approvazione la proroga) i presidenti delle Commissioni tributarie possano autorizzare lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, nonché delle camere di consiglio, mediante collegamento da remoto.

In alternativa, secondo il comma 2 dell’art. 27 sopra citato, le controversie possono passare in decisione sulla base degli atti, anche ove sia stata ritualmente presentata istanza di trattazione orale, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione. In tal caso, ove si ritenga non possibile la trattazione in presenza per le note ragioni di salute pubblica, si procede con collegamento da remoto.

Nel caso in cui neppure il collegamento da remoto da remoto sia possibile, la norma introduce la modalità di trattazione scritta mediante un contraddittorio cartolare che si attua col deposito di memorie conclusionali e memorie di replica.

In una prima fase di applicazione della norma emergenziale, la possibilità di svolgimento dell’udienza da remoto si è rilevata puramente teorica. Difatti, l’udienza da remoto, se pur introdotta nel processo tributario dall’art. 16 del d.l. n. 119/2018, non era stata implementata sia in ragione della mancanza dei provvedimenti attuativi, sia per le carenze nella strumentazione tecnica in dote alle Commissioni tributarie.

Gli addetti ai lavori e la dottrina, in questo quadro, hanno sollevato molte giustificate obiezioni alla compressione del diritto alla trattazione in pubblica udienza della controversia anche a fronte di specifica ed ulteriore istanza di parte; in particolare è stata evidenziata la contrarietà rispetto ai principi regolatori del giusto processo (art. 111, comma 2 Cost.), al diritto di difesa (art. 24 Cost.) e ai diritti fondamentali previsti dall’art. 6, par. 1 della Cedu (indubbiamente applicabile ogni qualvolta si controverta anche in materia di sanzioni tributarie). Secondo tali opinioni, sarebbe stato preferibile garantire il rinvio della trattazione della causa al fine di garantire la sua discussione orale in presenza o, in alternativa, da remoto.

Tuttavia, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto MEF n. 46/2020, previsto dall’art. 16, comma 4 del d.l. n. 119/2018, contenente le regole tecnico operative per lo svolgimento e la partecipazione delle udienze a distanza, oltre che con la concreta organizzazione nei plessi delle Commissioni tributarie, gli ostacoli allo svolgimento dell’udienza da remoto sono stati rimossi, se non presso ogni autorità giudiziaria, quantomeno in una buona parte di esse.

I Presidenti di diverse Commissioni tributarie hanno, pertanto, meritoriamente emanato decreti di autorizzazione allo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, al fine di rendere comunque possibile la trattazione orale delle controversie, seppur a distanza. Se questo è l’aspetto positivo, poiché finalmente anche nel processo tributario ci si avvia allo svolgimento dell’udienza telematica, come è già avvenuto nelle altre giurisdizioni, occorre evidenziare che, in alcuni provvedimenti dei Presidenti (si veda in via esemplificativa CTR Liguria e CTR Lazio), l’udienza da remoto non è prevista per tutte le controversie, ma solo per quelle superiori ad un certo valore o le cui questioni sottese rivestano una certa asserita importanza, continuando a riservare alle altre cause – anche a fronte dell’insistenza di una parte per la discussione – la trattazione scritta.

Occorre, però, evidenziare che il contenuto di tali decreti pare contrastare con le previsioni testuali dell’art. 27 del d.l. n. 137/2020, che pone due condizioni per consentire di evitare l’udienza di trattazione secondo i principi dell’oralità e della pubblicità.

La prima, generale, è la vigenza dello stato di emergenza da Covid-19. La seconda, più specifica, contenuta nel comma 2 della disposizione, si sdoppia. Da un lato, l’assenza di una seconda istanza delle parti per la discussione consente la decisione sulla base degli atti. Ma, a fronte della presentazione di tale istanza, l’art. 27 prevede chiaramente che si possa procedere mediante trattazione scritta solo se “non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto”.

Tale impossibilità, visti i valori e i diritti in questione, deve essere intesa – a parere di chi scrive – come impossibilità materiale ed assoluta. La norma ha consentito e consente la compressione del diritto di trattare la propria controversia in pubblica udienza, se a tale compressione non vi siano alternative diverse dal contraddittorio cartolare. Ma la norma stessa pone come prima alternativa all’udienza in presenza, l’udienza da remoto, secondo una giustificata applicazione del principio di proporzionalità.

Se, a fronte dei provvedimenti attuativi, l’udienza da remoto è giuridicamente possibile e, quantomeno in alcune, è anche materialmente possibile, allora – in presenza di istanza di parte  con cui si insiste per la discussione ai sensi dell’art. 27, comma 2 del d.l. n. 137/2020 – la trattazione della controversia deve svolgersi con tali modalità, a prescindere dal suo valore e dalle questioni che vi sono sottese, elementi che non sono minimamente presi in considerazione dalla norma di legge.

La possibilità dello svolgimento dell’udienza a distanza o non sussiste, e allora non può applicarsi a nessuna controversia, oppure sussiste, e quindi deve essere applicata a tutte. Centellinare tale ragionevole modalità alternativa di svolgimento delle udienze in tempo di pandemia, riservandola a solo alcune delle cause, non è previsto dalla norma di legge medesima che consente la deroga all’udienza in presenza, e comunque non risponde a ragionevolezza.

Se la ragione, in alcuni casi esplicitata, è il rischio di sovraccarico della connessione di rete della Commissione tributaria, parrebbe giustificato dilazionare nel tempo le udienze. Peraltro, anche nella trattazione scritta le riunioni dei componenti dei collegi per le camere di consiglio possono avvenire on-line, e l’utilizzo della connessione sarebbe equivalente.

Infine, consentendosi il paradosso, se per ipotesi, in circostanze pre-pandemiche, una Commissione tributaria avesse avuto carenza di aule per svolgere le udienze, logico sarebbe stato dilazionare nel tempo l’utilizzo delle aule a disposizione per le discussioni, non già scegliere di adottare la trattazione scritta per le controversie “minori”. Lo stesso criterio deve quindi adottarsi anche se il problema è la carenza di rete, con l’auspicio di un potenziamento della stessa.

(Avv. Davide Emone, socio 2021 CAT Liguria)

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